Domanda di: Rosalino Martini | Ultimo aggiornamento: 30 aprile 2026 Valutazione: 4.4/5
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Un acquirente è inadempiente quando non rispetta le obbligazioni assunte nel contratto (preliminare o definitivo), in particolare il mancato o ritardato pagamento del prezzo, la mancata presentazione al rogito, o la mancata prestazione della garanzia pattuita. L'inadempimento, se non giustificato, permette al venditore di trattenere la caparra, chiedere la risoluzione o l'esecuzione forzata.
Se il ritardo è imputabile all'acquirente e configura inadempimento, il venditore può recedere e trattenere la caparra come previsto dall'art. 1385 c.c.
Un soggetto inadempiente è chi non esegue, esegue in modo inesatto o in ritardo un obbligo, una promessa o un patto, specialmente in ambito contrattuale, configurandosi come un debitore che non adempie alla prestazione dovuta e che, di conseguenza, può essere tenuto a risarcire i danni al creditore secondo il Codice Civile italiano (art. 1218 c.c.).
Se l'acquirente si ritira senza giusta causa dopo il compromesso, il venditore può trattenere la caparra (o chiedere il doppio se inadempiente è il venditore), ottenere la risoluzione con risarcimento, oppure chiedere al giudice il trasferimento coattivo dell'immobile ex art.
1455 del c.c., dispone che l'inadempimento da parte del compratore non conduce senz'altro alla risoluzione del contratto, né fa perdere al compratore il beneficio del termine per le rate di prezzo successive, qualora si riferisca a una sola rata, e questa sia di ammontare non superiore all'ottava parte del prezzo della ...