Quando un contratto telefonico senza firma è valido?
Domanda di: Ubaldo Bruno | Ultimo aggiornamento: 18 marzo 2023 Valutazione: 4.9/5
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In definitiva, i contratti stipulati telefonicamente sono validi anche senza firma, purché vi è prova del consenso, e che in seguito alla telefonata dell'operatore, l'utente riceva per e-mail o per posta le condizioni del contratto.
Quindi, il contratto telefonico non firmato è valido solo se: è stata fatta una registrazione vocale del consenso dell'utente e questa viene custodita dalla compagnia; l'utente riceve a casa le condizioni generali di contratto, che però non devono essere firmate e rispedite alla compagnia.
Richiamare il call-center dell'operatore che pensi ti abbia attivato il contratto chiedendone la sospensione immediata. Inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo indicato dall'operatore con cui è stato attivato il contratto al telefono chiedendo la cancellazione immediata del contratto stesso.
A questo proposito, la legge dice che il contratto, quando è concluso “a distanza”, si considera perfezionato nel momento nel quale il proponente, vale a dire colui che ha fatto l'offerta di carattere commerciale, viene a conoscenza dell'accettazione del cliente.
Cosa dice la legge Bersani sui contratti telefonici?
Dal 2007, grazie al Decreto Bersani e la legge 2 aprile 2007, ogni utente può scegliere di recedere dal contratto in qualsiasi momento (prima della scadenza del contratto) e senza spese non giustificate da costi dell'operatore. Gli operatori, inoltre, non possono chiedere più di 30 giorni di preavviso dalla disdetta.