Un pignoramento di un credito, in particolare quello di stipendio o pensione presso il datore di lavoro o ente pensionistico, va "in coda" quando sullo stesso bene esiste già una procedura esecutiva in corso. Il nuovo creditore deve attendere la fine del primo pignoramento per soddisfare il proprio credito La Legge per tutti.
Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde efficacia dopo che sono decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse (come prevede l'articolo 551 bis del codice di procedura civile).
Per la precisione, il pignoramento in coda si ha quando i creditori hanno deciso di procedere con l'espropriazione presso terzi, aggredendo lo stipendio del debitore che viene accreditato direttamente dal datore di lavoro sul conto corrente del dipendente.
Nel 2025, le novità principali sul pignoramento includono una procedura "sprint" per debiti fiscali locali (IMU, TARI) con avvio dopo soli 60 giorni, l'introduzione dell'accertamento esecutivo che bypassa la cartella esattoriale e velocizza il blocco, e il blocco dei conti correnti che ora dura 60 giorni anche per i nuovi accrediti, paralizzando l'operatività. Si ridefiniscono i limiti di pignorabilità su pensioni e stipendi, e si amplia la possibilità di rateizzazione con importi minimi più accessibili, ma decade il beneficio se si salta una rata.
Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore”.