Domanda di: Dott. Fernando De rosa | Ultimo aggiornamento: 19 marzo 2023 Valutazione: 4.9/5
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Il testamento sarà nullo, se olografo, per mancanza dell'autografia e della sottoscrizione. Se pubblico per mancanza della redazione per iscritto da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o della sottoscrizione del testatore o del notaio.
Il testamento non è valido perché nullo, quando presenta un vizio di forma, espressamente previsto dalla legge, oppure un vizio di sostanza, nel senso che è contrario a norme imperative. Invece, è annullabile quando presenta un difetto meno grave rispetto alla nullità e, pertanto, si applica una sanzione minore.
Il testamento “olografo”, esso può essere impugnato quando esso risulti “falso” (non di provenienza del testatore), oppure quando non risulti interamente scritto di pugno, né datato, né firmato dal testatore.
Il testamento è nullo(1) quando manca l'autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo [602 c.c.], ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore(2) o la sottoscrizione dell'uno o dell'altro, nel caso di testamento per atto di notaio [603 c.c.].
Quanto tempo hanno gli eredi per impugnare il testamento?
L'azione di impugnazione di un testamento per nullità non è soggetta a limiti temporali, mentre l'azione di annullamento va esercitata entro il termine di cinque anni dal momento in cui viene data lettura del testamento da parte del notaio ai chiamati all'eredità stessa.