Dispositivo dell'art. 495 Codice Penale. Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona(2) è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Le dichiarazioni mendaci consistono in dichiarazioni non veritiere, non attinenti alla verità, che vengono rese da un soggetto ad un pubblico ufficiale relativamente alla propria identità, stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona; inoltre, il privato può rendere false dichiarazioni in atto pubblico.
sanziona l'esibizione di una dichiarazione mendace a pubblico ufficiale con un periodo di reclusione da tre mesi fino a due anni; l'art. 495 del C.P. che prevede invece una reclusione da uno a sei anni per chi dichiara il falso sull' identità, lo stato e le qualità in proprio possesso, o inerenti un'altra persona.
479 c.p., commette il reato di falso ideologico quando attesta il falso in un atto pubblico: sussiste il reato di falso ideologico in atto pubblico se il documento che il pubblico ufficiale riceve o redige, mentre esercita la sua funzione (pubblica), contiene dichiarazioni omesse, alterate o false.
Come visto, la pena prevista per il reato di falso in atto pubblico è ovviamente più alta nel caso in cui il reato venga compiuto dal Pubblico ufficiale (ciò sia che si tratti di falso ideologico sia che si tratti di falso materiale). In questi casi la pena prevista è la reclusione da uno a sei anni.