La legge non fissa alcun termine di giorni entro cui il datore di lavoro deve erogare il TFR al dipendente cessato dal servizio. In termini di prassi si presume sostenibile una tempistica pari a 30 o 45 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Al contrario, se il datore di lavoro licenzia il lavoratore senza rispettare il termine di preavviso, dovrà pagare al lavoratore, oltre al TFR anche l'indennità di mancato preavviso. Per questa ragione, se non sussistono gravi motivi, è sempre meglio rispettare il termine di preavviso previsto dal contratto di lavoro.
Se un dipendente si dimette, gli spettano i ratei residui delle mensilità aggiuntive: tredicesima e, nei casi previsti, la quattordicesima. Le mensilità aggiuntive maturano mensilmente in una misura di 1/12. Generalmente sono pagate una volta all'anno.
Non viene cioè corrisposta alla fine del mese o a una data definita. Il TFR che ricordiamo spetta a qualsiasi lavoratore, indipendentemente da come si è concluso il rapporto di lavoro: dimissioni, licenziamento, risoluzione consensuale pensionamento, è disciplinato dall'articolo 2120 del Codice civile.
Quanti soldi perdo se mi licenzio senza preavviso?
In assenza di preavviso, il recedente che intende esercitare il diritto di recesso è tenuto a corrispondere all'altra parte un'indennità (“indennità sostitutiva del preavviso” o più comunemente “indennità di mancato preavviso”) pari all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso stesso.