In difetto di disciplina collettiva è considerato “lavoratore notturno” qualsiasi lavoratore che svolga per almeno 3 ore lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno. Attenzione però, il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.
Turni di notte, quanti se ne possono fare di seguito? La normativa generale sul lavoro non fissa un numero massimo di turni sul lavoro notturno. Stabilisce invece un altro principio ovvero quello del riposo minimo che deve essere concesso al dipendente di almeno 11 di consecutive tra un turno di lavoro e l'altro.
Lgs. 66/2003 stabilisce che l'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.
Quali caratteristiche deve avere il lavoro notturno per essere considerato attività usurante? Ai fini dei benefici per lavoro usurante sono considerati notturni i lavoratori che svolgono un'attività lavorativa per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per l'intero anno.
Assetto biologico (alterazione ritmo sonno/veglia e delle condizioni psico‐fisiche della persona) Efficienza lavorativa (legata alla durata e alla collocazione dell'orario di lavoro) Stato di salute (disturbi del sonno, digestione, patologie neuro-psichiatriche e cardiovascolari)