Domanda di: Samira Villa | Ultimo aggiornamento: 17 marzo 2023 Valutazione: 4.1/5
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Se il consumo di gas domestico è inferiore a 480 metri cubi viene applicata un'aliquota del 10%. Si applica invece l'IVA del 22% se il gas consumato va oltre i 480 metri cubi. Per i detentori di partita IVA, l'aliquota è fissata sempre, e in ogni caso, al 22%.
Viene applicata un'aliquota del 10% se il consumo annuale di gas resta inferiore a 480 metri cubi. Si applica invece l'aliquota del 22% su tutte le altre voci della bolletta, oltre che per il gas consumato nella parte che eventualmente ecceda i 480 metri cubi.
L'IVA (o Imposta su Valore Aggiunto) tiene conto del costo complessivo relativo alla fornitura di gas, comprensivo di accisa e addizionale regionale. Vengono però applicate percentuali diverse a seconda che si tratti di una bolletta per “usi domestici” o appartenente a una “partita IVA”.
L'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5 per cento riguarda, pertanto, sia le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 10 per cento sia a quelle per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 22 per cento»1.