Il diritto al risarcimento per un sinistro stradale si prescrive generalmente in 2 anni dal giorno dell'incidente, secondo l'art. 2947 del Codice Civile. Questo termine vale per i danni materiali, mentre se il sinistro costituisce reato (es. lesioni gravi), il termine può allungarsi seguendo i tempi della prescrizione penale.
Il termine di prescrizione per i danni derivanti da un sinistro stradale è di 2 anni a partire dalla data dell'evento. Se dall'incidente è scaturito un reato (come lesioni personali), si applica il termine di prescrizione previsto per il reato, che è solitamente più lungo e va dai 5 ai 10 anni.
La prescrizione all'assicurazione si realizza dopo due anni che decorrono dalla data dell'incidente e poi tornando a decorrere dalla prima richiesta di risarcimento.
Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato(1). Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni(2).
2946 c.c., che si compie in dieci anni e, prescrizione breve, fissata in cinque anni. Rientra nella prescrizione ordinaria il risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale; per l'illecito aquiliano (o da fatto illecito), invece, vale la regola della prescrizione quinquennale.