L'invalidità civile per deficit visivi viene riconosciuta generalmente con un residuo visivo uguale o inferiore a 3/10 in entrambi gli occhi (con correzione) o un campo visivo ridotto sotto il 60%. Le percentuali variano da ipovisione lieve (≤3/10) a cecità assoluta:
La percentuale di invalidità per l'occhio dipende dalla gravità del deficit visivo, con la perdita totale della vista in un occhio che può corrispondere a circa il 30-35%, mentre per la cecità completa in entrambi gli occhi (inferiore a 1/20) si può raggiungere il 100% di invalidità civile, con punteggi intermedi per ipovisione grave (es. 1/10) che possono arrivare all'80% in casi specifici. Le tabelle ministeriali fissano percentuali precise per condizioni come la cecità monoculare (circa 30-35%) o l'ipovisione grave binoculare (es. 1/10 in entrambi gli occhi, 80%).
In generale, la miopia non è considerata una disabilità e, di conseguenza, non dà diritto a benefici o programmi di supporto sociale previsti per le persone disabili.
se il visus di entrambi gli occhi è 1/10, viene riconosciuta un'invalidità pari al 60%; con 1/20 in entrambi gli occhi, si arriva a un'invalidità dell'80%; se il visus è inferiore a 1/20 in entrambi gli occhi, viene riconosciuto il 100% di invalidità civile.
La domanda di accertamento dell'invalidità può essere inviata soltanto telematicamente e può essere fatta in maniera autonoma attraverso un codice PIN (da richiedere al sito dell'INPS – sezione Servizi on line) oppure attraverso gli enti abilitati (associazioni di categoria, patronati sindacali, CAAF, ecc.).