Come stabilito dal Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, l'orario di lavoro dello specializzando dovrà essere pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno ovvero al momento 34 ore settimanali più 4 ore settimanali per aggiornamento.
368/99 prevede che l'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, pari a 38 ore settimanali. Per il medico specializzando le 38 ore sono comprensive sia delle attività professionalizzanti che della didattica frontale.
Un medico specializzando è in sostanza un lavoratore full time a cui corrisponde un impegno pari a 38 ore settimanali con 30 giorni di ferie a disposizione. Al medico specializzando è quindi corrisposto un trattamento economico annuo per tutta la durata del corso.
I medici in formazione specialistica non sono lavoratori inquadrati con contratto di lavoro e svolgono la loro formazione affiancati obbligatoriamente da un tutor che può ritenere opportuno, ai fini della loro formazione, far svolgere loro turni notturni.
Ogni specializzando ha diritto a 30 giorni di ferie, “assenze per motivi personali”, per anno accademico. Lo specializzando può quindi assentarsi purché ciò non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dalla scuola di specialità.