In edilizia, il periodo di comporto (massimo di giorni di malattia con conservazione del posto) per operai è generalmente di 270 giorni di calendario in 20 mesi (anzianità < 3,5 anni) o 365 giorni in 24 mesi (anzianità > 3,5 anni), con indennità INPS dal 4° giorno e integrazioni Cassa Edile.
- Operaio con anzianità inferiore a tre anni e mezzo: nove mesi consecutivi (pari a 270 giorni di calendario) senza interruzione dell'anzianità. Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia: periodo massimo complessivo di nove mesi nell'arco di 20 mesi consecutivi.
In caso di malattia l'operaio non in prova ha diritto ad un trattamento economico, in parte a carico dell'INPS, e per il resto a carico del datore di lavoro. malattia deve essere corrisposto dall'impresa direttamente in busta paga incrementato anche dalla percentuale per riposi annui (4,95%).
Chi paga la malattia? Per capire come viene retribuito il dipendente bisogna chiedersi “chi paga i primi 3 giorni di malattia e i successivi?” Nei primi 3 giorni di malattia l'indennità è corrisposta dal datore di lavoro, in seguito, dal 4° al 120° giorno il danaro arriva dall'INPS.
Cosa succede se si superano i 30 giorni di malattia?
Una volta superato il periodo di comporto il datore di lavoro può ancora procedere al licenziamento anche qualora il lavoratore rientri in servizio poiché l'accettazione della prestazione non comporta rinuncia al potere di recesso.