La nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha generalmente una durata triennale. Il mandato è rinnovabile, e l'RLS rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti. La durata specifica può variare se definita diversamente dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL) applicata.
La validità del corso RLS iniziale (32 ore) è annuale, richiedendo un corso di aggiornamento ogni anno per mantenere l'idoneità, con durata di 4 ore per aziende fino a 50 dipendenti e 8 ore per quelle con più di 50 dipendenti, come previsto dall'art. 37, comma 11 del D.Lgs. 81/08, sebbene il mandato dell'RLS sia triennale.
La nomina del rappresentante dura tre anni. Al termine di questo periodo di tempo, la stessa persona può essere rieletta. La nomina non compete quindi al datore di lavoro, il quale, come vedremo, ha l'unico compito di provvedere alla formazione dell' RLS.
Inoltre il D. Lgs. 81/08 ha introdotto l'obbligo di aggiornamento annuale dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) specificando le seguenti durate: 4 ore per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
Cosa cambia con il nuovo accordo Stato Regioni 2025?
Il documento sintetizza le novità dell'Accordo 2025, tra cui: abrogazione degli Accordi precedenti in materia di formazione, introduzione del corso per datori di lavoro e del corso per chi opera in ambienti confinati o sospetti di inquinamento (richiamando il D.P.R.