Quanto si può dare in subappalto?

Domanda di: Fortunata Monti  |  Ultimo aggiornamento: 19 marzo 2023
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105 c. 2 dlgs 50/2016 prevedeva un limite del 30% all'importo da poter subappaltare (contratto di lavoro, servizi, forniture). Il decreto sblocca cantieri (dl 32/2019) ha innalzato il limite al 40%. Il decreto milleproroghe (dl 183/2020) ha spostato il limite fino al 30 giugno 2021.

Che percentuale si può subappaltare?

Secondo i chiarimenti forniti dall'ANAC nella Del. 6 ottobre 2021, n. 682, fino alla riforma del decreto Semplificazioni era consentita una quota specifica di subappalto, distinta e separata da quella generale del 30%, in modo tale che la quota subappaltabile complessiva poteva arrivare al 70%.

Come si calcola la quota di subappalto?

50, secondo la quale il subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture”.

Come calcolare il limite importi subappalto?

Tuttavia, nel caso del subappalto, l'art. 105, comma 2, del Codice dei contratti dispone che “l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento [la quota del 50 per cento][1] dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture”.

Quando il subappalto è vietato?

105, comma 19 del nuovo Codice appalti (d. lgs. n. 50 del 2016), infatti, sancisce espressamente il divieto di subappalto "a cascata", prevedendo che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

20/07/2022 - Il subappalto e gli altri sub contratti