Domanda di: Fernando Vitali | Ultimo aggiornamento: 19 marzo 2023 Valutazione: 4.8/5
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Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un'altezza minima di 1.00 m. ed essere inattraversabile da una sfera di diametro di cm. 10. In corrispondenza delle interruzioni del corrimano, questo deve essere prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino.
I gradini delle scale devono avere le seguenti misure: - alzata minima 16 cm, massima cm. 18; l'altezza massima della alzata è consentita solo per casi particolari e comunque solo per progetti di ristrutturazione; - pedata di larghezza tale che la somma di essa con due alzate non sia inferiore a cm. 63.
Il parapetto (detto anche ringhiera o balaustra) chiude la scala verso l'eventuale parte libera, ed è costituito dai capiscala o piantoni, che sorreggono il corrimano o mancorrente. Sono detti corrimano o parapetti interni quelli posti sul lato della rampa rivolto al pozzo della scala.
L'altezza dei parapetti di balconi, scale e terrazzi, dunque deve essere misurata dal pavimento all'ultimo elemento architettonico che funge da limitazione per l'affaccio.
Il parapetto è necessario ed obbligatorio in presenza di pericolo di caduta da altezze superiori ai 500 mm o nel caso in cui la distanza tra piattaforma di passaggio ed un ostacolo laterale (macchinario o muro) sia superiore ai 180 mm.