I tempi per la chiusura delle indagini preliminari e il rinvio a giudizio sono definiti dal Codice di Procedura Penale (CPP): di norma, le indagini durano sei mesi, prorogabili a un anno o a diciotto mesi per reati più gravi, con un massimo di due anni per quelli più complessi o gravi (es. mafia, omicidio). Una volta concluse, il Pubblico Ministero (PM) entro 20 giorni deve notificare l'avviso di conclusione indagini (art. 415 bis CPP) all'indagato, che ha a sua volta 20 giorni per presentare memorie, chiedere l'interrogatorio o ulteriori indagini. Scaduti questi termini, il PM decide se chiedere il rinvio a giudizio, l'archiviazione o se l'azione penale è improcedibile (se non ha agito), mentre l'indagato può sollecitare la decisione del GIP.
Quanto tempo passa dalla chiusura delle indagini al rinvio a giudizio?
Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato.
L'avviso di conclusione delle indagini segna il passaggio dalla fase delle indagini a quella successiva, nel quale il Pubblico Ministero dovrà procedere alla richiesta di rinvio a giudizio (ossia, di sottoporre l'indagato ad un processo).
1. Il termine per la chiusura delle indagini preliminari è di quattro mesi dall'iscrizione della notizia di reato. 2. Nei casi di particolare complessità, il pubblico ministero dispone, con provvedimento motivato, la prosecuzione delle indagini preliminari per un periodo di tempo non superiore a due mesi.
Cosa succede se i termini delle indagini preliminari scadono?
L'art. 406 c.p.p. regolamenta la proroga dei termini di durata delle indagini preliminari. I termini delle indagini preliminari vanno rispettati perché, di regola, scatta l'inutilizzabilità degli atti investigativi compiuti dopo la scadenza del termine, ai sensi del comma 3 dell'art. 407 del c.p.p..