Domanda di: Sig. Kris Bianchi | Ultimo aggiornamento: 9 dicembre 2023 Valutazione: 4.6/5
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Nel caso in cui i permessi non venissero utilizzati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di scadenza (ad esempio i permessi accumulati nel 2023 dovranno essere utilizzati entro giugno 2024) le ex festività verranno pagate con l'intero trattamento economico di una giornata ordinaria.
Pensiamo ad un dipendente con retribuzione oraria di 10,50 euro. A fronte della festività del 2 giugno (non lavorata) il compenso sarà: (40 ore equivalenti all'orario contrattuale / 6) * 10,50 = 70,04 euro.
Per tutte le giornate festive nazionali e infrasettimanalie, nonché per quella del Patrono del luogo o nel caso non vi sia prestazione di lavoro, non è dovuta al lavoratore nessuna retribuzione, intendendosi la stessa compresa nella paga mensile.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro (dimissioni, licenziamento o fine rapporto) le festività soppresse non utilizzate vengono pagate nella busta paga secondo la retribuzione oraria percepita.
Per tutte le giornate festive nazionali e infrasettimanalie, nonché per quella del Patrono del luogo o nel caso non vi sia prestazione di lavoro, non è dovuta al lavoratore nessuna retribuzione, intendendosi la stessa compresa nella paga mensile.