Domanda di: Ing. Rosita Damico | Ultimo aggiornamento: 16 maggio 2026 Valutazione: 4.6/5
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Registrare una lezione scolastica o universitaria non è reato se fatto dal partecipante (studente) per scopi personali, come studio o difesa personale, anche senza consenso. La registrazione diventa illegale se diffusa online, venduta o utilizzata fuori dall'ambito personale, in violazione del diritto d'autore o della privacy del docente.
Secondo l'art. 71-sexies della Legge 633/1941 sul diritto d'autore, è legittima la «riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali».
Secondo la Corte di Cassazione il docente non può registrare le lezioni nemmeno per uso personale se vietato dal regolamento della scuola. Con la pronuncia n. 14270/2022, la Cassazione dà torto al docente che aveva registrato le proprie lezioni al fine di migliorare la sua didattica.
Registrare una conversazione è legale anche a scuola, sempre e solo nel caso in cui si partecipa alla conversazione. Anche negli istituti scolastici e nelle università, infatti, può essere avvertita la necessità di registrare una conversazione per tutelare i propri diritti.
Le registrazioni video e fonografiche possono costituire prova in giudizio e vanno annoverate tra le c.d. prove costituite e, nello specifico, tra le prove meccanografiche, previste e disciplinate dall'art.