Domanda di: Ing. Quirino Rinaldi | Ultimo aggiornamento: 5 maggio 2026 Valutazione: 4.6/5
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In Italia, una fotocopia non autenticata ha valore legale limitato e non sostituisce l'originale in contesti formali. Tuttavia, secondo l'art. 2719 c.c., ha la stessa efficacia probatoria dell'originale nel processo civile se non viene espressamente disconosciuta dalla controparte. La contestazione deve essere tempestiva, specifica e motivata.
L'art. 2719 c.c. prevede che le copie fotostatiche di documenti scritti abbiano la stessa efficacia probatoria delle copie autentiche se la loro conformità all'originale è attestata da un pubblico ufficiale oppure non sia espressamente disconosciuta dalla parte contro la quale sono fatte valere.
445, art. 18 infatti prevede che: “Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali”.
In maniera assai significativa, poche righe dopo l'enunciazione della massima sopra riportata, la Corte di Cassazione ribadisce la piena efficacia probatoria degli screenshot, anche se privi dell'efficacia della scrittura privata ex art.
Con l'autentica si attribuisce ad una copia lo stesso valore legale dell'originale attraverso la dichiarazione formale che il pubblico ufficiale appone sulla copia e che attesta la fedele corrispondenza della copia all'originale.