s. m. [comp. di correre e mano]. – Regolo o sbarra applicato sulla sommità di un parapetto, o infisso nella parete di una scala o sul soffitto di un veicolo di pubblico trasporto per appoggiarvisi o sostenersi; è detto anche mancorrente.
La pendenza dello scivolo non deve superare l'8% o, in caso di adeguamento, il 12%. Il corrimano è obbligatorio nei servizi igienici riservati alle persone con diverse abilità. È obbligatorio anche nelle strutture pubbliche, corsie degli ospedali e nelle Rsa per anziani.
Il corrimano deve essere posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro. Nel caso in cui e' opportuno prevedere un secondo corrimano, questo deve essere posto ad una altezza di 0.75 m. Il corrimano su parapetto o parete piena deve essere distante da essi almeno 4 cm.
La cosa più semplice, ovviamente, è avere solo due supporti (lunghezza del corrimano permettendo). In questo caso si decide l'altezza a cui fissare il corrimano (non c'è una misura fissa, va bene quella che vi è più comoda alla presa) e si segna dove andrà fatto il foro per il supporto.