Domanda di: Lia Ferretti | Ultimo aggiornamento: 14 maggio 2026 Valutazione: 4.8/5
(24 voti)
Il maggior danno (art. 1224 c.c.) è l'ulteriore pregiudizio economico subito dal creditore, superiore agli interessi legali, causato dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria. Il creditore deve dimostrare tale danno effettivo, spesso legato all'inflazione o alla mancata possibilità di investimento, salvo presunzioni per imprenditori.
In campo obbligazionario, ex art. 1224 c.c., è previsto che il creditore possa dimostrare e richiedere al debitore un danno maggiore rispetto a quello subito tout court. Pertanto, il maggior danno è tutto ciò che il danneggiato può dimostrare al di là delle previsioni codicistiche di base.
Il danno alla persona include le lesioni fisiche, personali e psicologiche. Si distinguono diverse categorie di danno: il danno biologico, il danno morale e il danno esistenziale. Si distinguono diverse categorie di danno: il danno biologico, il danno morale e il danno esistenziale.
L'azione o l'evento che causano il danno possono essere fortuiti o dovuti a forza maggiore (quali ad esempio: tromba d'aria, incendio, fulmine, inondazione, naufragio, guasto elettrico o meccanico, rottura, collisione, allagamento, incuria) oppure come conseguenza di volontà premeditata (quali ad esempio: scasso ai ...
Il risarcimento del danno emergente viene calcolato dal giudice sulla base della perdita di patrimonio che il soggetto è tenuto a dimostrare. Semplicemente, il giudice sentenzierà che la parte che ha causato il danno è tenuta a risarcire alla parte danneggiata l'ammontare di patrimonio perso.