Domanda di: Joseph Mariani | Ultimo aggiornamento: 17 marzo 2023 Valutazione: 4.7/5
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Ecco che ritroviamo quindi la figura del Preposto “di fatto”, ovvero colui che, senza alcuna preliminare investitura da parte del datore di lavoro, svolge concretamente i poteri tipici del preposto, assumendo di conseguenza, in ragione del principio di effettività codificato dall'art. 299 del D. Lgs.
Il “preposto di fatto” è colui che, sebbene privo di investitura (ad esempio senza una nomina di preposto conferita dal datore di lavoro), eserciti nella realtà aziendale i poteri e le funzioni tipiche del preposto ed è riconosciuto dai colleghi come tale. Tale figura è chiaramente prevista dall'art. 299 del D. Lgs.
Il preposto, come il datore di lavoro e il dirigente, è individuato direttamente dalla legge e dalla giurisprudenza come soggetto cui competono poteri originari e specifici, differenziati tra loro e collegati alle funzioni a essi demandati, la cui inosservanza comporta la diretta responsabilità del soggetto “iure ...
Chi può svolgere i compiti del preposto? Tutte quelle figure professionali come capi squadra, capi officina, capi reparto, capi sala ed altri, possono essere inquadrate come preposti per la sicurezza, dal momento che nei loro compiti è previsto quello di coordinare e sorvegliare i lavoratori.
Il ruolo di preposto, nominato dal datore di lavoro e responsabile della supervisione di tutti gli aspetti della sicurezza sul lavoro all'interno di un'azienda, è una figura importante all'interno di una strategia efficace per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.