(propr. «do [a te] perché tu dia [a me]»). – Nel diritto romano, denominazione di un tipo di contratto innominato, che si configura quando la prestazione già eseguita e quella che si aspetta in cambio consistono entrambe nel trasferimento di proprietà di una cosa (permuta).
“Do ut des” è una formula giuridica segnalata da Giulio Paolo (terzo secolo d.C.) nel Digesto (19.5.5). La frase completa da cui è tratta la citazione è: “Aut enim do tibi ut des, aut do ut facias, aut facio ut des, aut facio ut facias”.
Do ut des è una frase latina che letteralmente significa “io do affinché tu dia”. Si usa per indicare i favori che si fanno esclusivamente con l'obiettivo di riceverne altri in cambio.
E' una frase latina che letteralmente significa “qui al posto di quo”, cioè qualcosa al posto di qualcos'altro. Nell'italiano colloquiale, l'espressione è usata nel significato di equivoco oppure per indicare uno scambio di persona o di cose.
(propr. «dal quale»). – Espressione che, spec. nel frasario dei giuristi e degli storici, serve a qualificare un punto di riferimento iniziale: dies a quo, giorno da cui decorre un termine (per terminus a quo, v.