Domanda di: Dr. Eufemia Ferrara | Ultimo aggiornamento: 23 febbraio 2026 Valutazione: 5/5
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L'articolo 341-bis del Codice Penale italiano disciplina il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, in luogo pubblico/aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa delle sue funzioni.
1. Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino da sei mesi a tre anni. 2.
Gli insulti "non denunciabili" (cioè non più reato penale dopo la depenalizzazione dell'ingiuria nel 2016) sono quelli di uso comune, gergali o espressivi di fastidio, come "coglione" (se inteso come scemo), "vaffanculo", "rompipalle" (se inteso come seccatore), o frasi come "mi hai rotto i coglioni" (per indicare fastidio), che non ledono l'onore in modo grave, ma al massimo danno diritto a un'azione civile per risarcimento danni, specialmente se pubblicati online o in pubblico.
Art. 314. (Peculato). Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilita' di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, e' punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.
Chiunque pubblicamente offenda (villpenda) la nazione è punito con una multa da 1.000 a 5.000 euro, si tratta dunque di un delitto e non di una semplice contravvenzione, e la pena infatti è quella della multa e non quella dell'ammenda.