L'articolo 416 del Codice Penale italiano disciplina il reato di associazione per delinquere, punendo chiunque promuova, organizzi o partecipi a un gruppo strutturato di tre o più persone finalizzato alla commissione di più delitti. Si tratta di un reato associativo, distinto dall'associazione mafiosa (art. 416-bis), che punisce il semplice accordo stabile per delinquere.
Art. 416. (Associazione per delinquere) Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Qual è la caratteristica principale che definisce l'associazione di tipo mafioso ex art 416 bis CP?
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche ...
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l´associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all´associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
Dispositivo dell'art. 416 bis Codice Penale. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone(2), è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.