In Italia, non esistono lavori preclusi alle donne in base al genere, ma la legge (D.Lgs. 151/01) vieta alle lavoratrici gestanti o madri fino a 7 mesi post-parto mansioni pericolose, faticose o insalubri per tutelare la salute, come il sollevamento pesi, lavori sotterranei in miniere o esposizione ad agenti nocivi.
È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico.
"Art. 4. - E' vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto.
Con il Codice rosso sono state aumentate le pene per i reati più frequenti contro le vittime di genere femminile come maltrattamenti, atti persecutori e violenza sessuale, con l'introduzione per quest'ultima di un'aggravante quando gli atti siano commessi con minori di 14 anni in cambio di denaro o altra utilità.