In caso di detenzione domiciliare, il detenuto solitamente viene accompagnato a casa dalle forze dell'ordine (Polizia Penitenziaria, Carabinieri o Polizia di Stato) che curano il trasferimento dal carcere. Il magistrato di sorveglianza emette l'ordinanza per l'esecuzione della misura.
Di regola quindi non sussiste alcun divieto per il soggetto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari di far accedere alla propria abitazione parenti o amici.
e quella massima di 3 anni; il giudice potrà prescrivere particolari modalità di controllo, esercitate anche attraverso mezzi elettronici o altri strumenti tecnici; le misure detentive non carcerarie non potranno essere applicate ai delinquenti abituali (art.
La durata degli arresti domiciliari dipende dalla gravità del reato e dalla fase processuale, con termini massimi previsti dal Codice di Procedura Penale (art. 303 c.p.p.) che variano da due anni (per reati con pena max fino a 6 anni), a quattro anni (fino a 20 anni), fino a sei anni (per ergastolo o pene superiori a 20 anni), includendo proroghe e diverse fasi del procedimento, ma possono anche essere applicati in modo temporaneo, come per fasce orarie o giorni specifici, in base alla valutazione del giudice.
Il detenuto in regime di detenzione domiciliare è legittimato a chiedere il rimedio compensativo per le modalità inumane della detenzione, giacché le misure alternative alla detenzione rappresentano una «modalità di esecuzione della pena detentiva». Ed il giudice competente è il magistrato di sorveglianza.