ove il contratto di nolo a caldo raggiunga tali parametri deve essere autorizzato dalla stazione appaltante secondo la procedura ordinaria di durata pari a trenta giorni; in mancanza di autorizzazione la giurisprudenza attualmente dominante applica alla fattispecie il regime sanzionatorio previsto dall'art.
- nolo a caldo, quando il noleggiante mette a disposizione dell'utilizzatore l'attrezzatura di lavoro insieme ad un proprio lavoratore con specifiche conoscenze e competenze per il suo utilizzo nei luoghi in cui opera lo stesso utilizzatore in regime di appalto o subappalto.
18 legge 55/1990 emerge che il cosiddetto nolo a caldo, se di valore e con incidenza di personale superiore a determinate soglie, è considerato esso stesso subappalto e che il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori attraverso un contratto di nolo a caldo.
Si parla di noleggio a freddo quando viene noleggiata la singola attrezzatura ed è il cliente a incaricare un proprio operatore al suo utilizzo, si parla invece di noleggio a caldo quando la formula di noleggio prevede la fornitura dell'attrezzatura con operatore abilitato.
105 specifica che l'impresa che intende avvalersi del subappalto ha l'obbligo di presentare alla SA apposita istanza, rispetto alla quale la Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni; rispetto a tale termine, è previsto tuttavia un meccanismo di silenzio assenso, in forza del ...