Sono esclusi dalla NASpI i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale, a meno che non i tratti di dimissioni per giusta causa o di risoluzione consensuale nell'ambito di una specifica procedura conciliativa.
Perdita involontaria del lavoro: l'accesso alla prestazione presuppone che lo stato di disoccupazione sia involontario. Ne consegue che la Naspi non spetta né in caso di dimissioni volontarie (spetta invece nei casi di dimissioni per giusta causa) né in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Inoltre il lavoratore disoccupato se trova un nuovo posto di lavoro perderà il diritto alla Naspi se questo produce un guadagno superiore agli 8.000 euro l'anno. Invece qualora il reddito presunto sia pari o inferiore a questa cifra, l'assegno di disoccupazione viene ridotto dell'80%, ma comunque rimane attivo.
In larga parte le domande sono respinte è per aver presentato la domanda oltre i termini previsti o per la mancanza del requisito contributivo. Se lei dichiara di aver presentato la domanda entro i termini la stessa può essere stata respinta solo per la mancanza dei requisiti.
La Naspi spetta ai lavoratori subordinati che hanno perso involontariamente il lavoro. Per poter richiedere l'assegno di disoccupazione bisogna avere almeno 13 settimane di contribuzione versata nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.