Dispositivo dell'art. 881 Codice Civile. Si presume(1) che il muro divisorio tra i campi, cortili, giardini od orti appartenga al proprietario del fondo verso il quale esiste il piovente e in ragione del piovente medesimo.
422 In ordine ai muri di cinta, è riconosciuto, in conformità del codice del 1805 (art. 559), il diritto di costringere il vicino a concorrere per metà nella spesa di costruzione di essi, quando separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati.
Se la rete è stata posizionata sul confine, si presume di comune proprietà, salvo che il vicino sia in possesso di prove documentali che attestino la sua proprietà esclusiva (ad esempio, la fattura di acquisto dei materiali necessari per costruire la rete, intestata a suo padre).
È allora chiara la risposta al quesito posto nel titolo di questo articolo: le spese necessarie per la manutenzione del muro di recinzione che delimita una proprietà privata sono a carico del singolo condomino, il quale dovrà provvedere da solo senza poter chiedere la partecipazione anche degli altri condòmini.
La recinzione di confine in rete metallica può essere installata lungo il perimetro del lotto, appena dentro la propria proprietà, senza consentire però l'affaccio sul terreno confinante. Deve essere scelta quindi un'altezza che impedisca di sporgersi e di allungare le braccia oltre il confine.