Chi ha la fedina penale sporca può ottenere il passaporto solo se ha scontato interamente la pena detentiva o pecuniaria (debiti con la giustizia) e ha ottenuto la riabilitazione. Il rilascio è vietato se la pena non è ancora stata espita, si è sottoposti a misure alternative (es. affidamento in prova) o se la sospensione condizionale era subordinata al risarcimento non ancora avvenuto.
Chi ha avuto precedenti penali può avere il passaporto?
E' importante sapere che per ottenere il rilascio del passaporto occorre aver espiato totalmente la condanna, sia la sanzione attinente alla libertà (carcere), sia la sanzione pecuniaria (multa o ammenda).
La "pulizia" della fedina penale (il certificato del casellario giudiziale) dipende dal tipo di reato e provvedimento: per i reati minori (contravvenzioni) dopo 2 anni e per i delitti dopo 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza si può chiedere l'estinzione del reato (patteggiamento/decreto penale), mentre la riabilitazione (per condanne ordinarie) si ottiene dopo 3 anni (8 o 10 per recidivi/abituali) dall'espiazione della pena, ma richiede sempre una richiesta al tribunale e una condotta irreprensibile. L'iscrizione non viene cancellata automaticamente ma vengono rimosse le pene accessorie e gli effetti penali, annotando l'estinzione o la riabilitazione.
1185/1967 disciplina le circostanze ostative al rilascio del passaporto. In particolare, l'art. 3 lett. d) prevede che non possono ottenere tale documento "coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità...".