La pendenza di un procedimento penale non è di ostacolo all'iscrizione dell'albo dei praticanti. Tanto più se i fatti sono risalenti nel tempo e il procedimento stenta ad arrivare ad una conclusione. Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel.
L'espressione “precedenti penali” identifica le sentenze di condanna definitive riguardanti un soggetto. Il processo penale infatti può avere un duplice esito: l'imputato può essere assolto oppure condannato. Nel secondo caso il Giudice pronuncerà una sentenza di condanna e terminerà il primo grado di giudizio.
Solitamente si pensa che la presenza di precedenti penali in famiglia possa impedire l'accesso alla carriera nell'ambito militare e, soprattutto, nell'Arma dei Carabinieri. In realtà, nei bandi di concorso non vi è alcun riferimento a preclusioni del genere.
d) del T.U.E.L. prevede, tra l'altro, che non possono essere candidati alle elezioni comunali e comunque non possono ricoprire le cariche di sindaco, consigliere, assessore, ecc. coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo.
le condanne per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata; il patteggiamento a pena non superiore ai due anni; i decreti penali di condanna; le condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati (come ad esempio l'ingiuria);