In generale, le spese processuali non vengono pagate da chi vince la causa (parte vittoriosa), mentre il soccombente paga le spese legali dell'avversario. Sono esentati o pagano ridotto i soggetti ammessi al gratuito patrocinio (con reddito inferiore a €13.659,64 nel 2025). Anche in caso di nullatenenza, la parte soccombente non paga, ma il debito resta.
In particolare, il ricorrente non è tenuto al pagamento delle spese processuali se la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso deriva da una causa non imputabile a lui. In questo caso, il ricorrente può evitare di sostenere un costo economico significativo.
Il dispositivo normativo prevede che nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, la parte non può essere condannata al pagamento delle spese processuali se ha dichiarato di possedere un reddito inferiore ai limiti di legge.
Se un imputato è nullatenente, paga lo Stato le spese legali (se ammesso al patrocinio a spese dello Stato) e le spese di giustizia, che lo Stato poi non recupera finché l'imputato non migliora la sua condizione economica; per le spese legali della parte civile, questa dovrà tentare di recuperarle civilmente (pignoramento), mentre l'imputato non è obbligato a pagare il proprio avvocato se ammesso al gratuito patrocinio, altrimenti l'avvocato viene pagato dallo Stato.
- Il termine di prescrizione delle spese processuali è quello ordinario di cui all'art. 2946 c.c., vale a dire dieci anni dalla data in cui la sentenza, civile o penale, è divenuta irrevocabile o, comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo.