La messa alla prova, che sospende il processo penale per svolgere lavori di pubblica utilità, è a carico dell'imputato. Egli deve sostenere i costi del proprio avvocato, risarcire il danno alla vittima (o versare una somma a enti di beneficenza) e provvedere alle spese legate allo svolgimento del lavoro, come il trasporto verso il luogo in cui svolgere le attività sociali.
Se un imputato nullatenente viene condannato, le spese legali e di giustizia sono anticipate dallo Stato; per le spese della parte civile, sarà quest'ultima a doverle recuperare con i normali mezzi civili (pignoramento), mentre lo Stato rinuncia alla restituzione delle spese di giustizia finché l'imputato non sarà più nullatenente, potendo poi richiederle in futuro. L'imputato nullatenente può chiedere il patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio), tramite domanda al giudice, per coprire le spese legali, se ha redditi bassi (considerando anche quelli dei conviventi) e le pretese non sono manifestamente infondate.
Il vantaggio: il buon esito della messa alla prova comporta l'estinzione del reato per cui si è a processo. Va comunque ricordato che nell'arco di tempo della messa alla prova il processo è sospeso, e parimenti i termini di prescrizione.
non superiore a 2 anni = messa alla prova sino a sei mesi; da 2 a 3 anni = messa alla prova da sei ad otto mesi; 3 a 4 anni = messa alla prova da otto a dodici mesi; superiore a 4 anni (ipotesi di citazione diretta a giudizio) = messa alla prova da dodici a diciotto mesi.
Il procedimento non può essere sospeso per un periodo superiore a due anni, quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva superiore ad un anno, e per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria. L'esito positivo della prova comporta l'estinzione del reato.