L'avvocato d'ufficio è pagato solitamente dall'assistito (imputato/indagato) per l'attività svolta, proprio come un difensore di fiducia. Non è gratuito, ma costituisce una nomina obbligatoria per chi è privo di avvocato. Se l'assistito non paga, il legale può agire per il recupero del credito.
Le spese della difesa di ufficio sono a carico dell'imputato salvo che sussistano i requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Inoltre la difesa d'ufficio viene riconosciuta nei procedimenti penali mentre in quelli civili è riconosciuta solo nei procedimenti davanti al tribunale dei minorenni.
L'assistito, quindi, è tenuto per legge a pagare l'avvocato d'ufficio, anche se assegnato dallo Stato e frutto di scelta, esattamente al pari di un avvocato di fiducia per le attività dallo stesso compiute.
È necessario presentare una richiesta (“domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato”) al Giudice competente. La domanda deve essere firmata dall'interessato a pena di inammissibilità. Non è ammessa la richiesta in forma orale, nemmeno in udienza.
Cosa succede se non si paga il difensore d'ufficio? Se il cliente non ha diritto al gratuito patrocinio e non paga l'avvocato a lui assegnato, quest'ultimo può procedere legalmente per ottenere il compenso. L'importo delle parcelle è stabilito sulla base dei parametri forensi e varia in base alla complessità del caso.