La Cassa Edile provvede al pagamento diretto ai lavoratori delle ferie, gratifica natalizia e integrazioni per malattia, infortunio e malattia professionale nonché alla fornitura di altre provvidenze e servizi previste dal contratto nazionale o dagli integrativi territoriali.
Nel settore edile, a differenza degli altri settori, l'impresa non corrisponde direttamente all'operaio in busta paga la tredicesima e le ferie. Versa, invece, alla Cassa Edile delle quote mensili a copertura di gratifica natalizia e ferie (GNF).
Il trattamento economico relativo alle ferie è assolto dal datore di lavoro tramite l'accantonamento alla Cassa Edile di una percentuale pari a 8,50% dell'imponibile Cassa Edile.
I permessi in parola maturano nella misura di un'ora ogni 20 ore di lavoro effettivamente prestato (per gli operai discontinui un'ora ogni 25 ore). I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere fruiti oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
Il datore di lavoro deve provvedere all'accantonamento presso Cassa Edile degli importi relativi al trattamento economico per ferie dei suoi lavoratori dipendenti, anche in caso di assenza da parte di questi ultimi per malattia, infortunio, malattia professionale o maternità.