Il pignoramento della pensione può essere effettuato su richiesta di un creditore, se il debitore non ha provveduto a saldare il debito. Si tratta quindi di una forma di esecuzione forzata che deve rispettare però alcuni limiti, per garantire il cosiddetto “minimo vitale” al pensionato.
L'articolo 545 del Codice di procedura civile, così come modificato dal Decreto Aiuti bis convertito, stabilisce che il tetto di impignorabilità per le pensioni è uguale “all'ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1000 euro“.
Il legislatore ha innalzato il cd “minimo vitale” da 750 Euro a 1.000 Euro, per cui tutte le somme dovute a titolo di stipendio o pensione sono pignorabili solo per la parte eccedente tale importo nei limiti previsti dalla normativa vigente (un quinto).
“Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1000,00 euro.”
In questo caso, infatti, le pensioni che sono state accreditate nei mesi sul conto corrente possono essere pignorate solamente per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, fermo restando che l'accredito dovrà essere avvenuto in data anteriore al pignoramento.