Domanda di: Dr. Concetta Testa | Ultimo aggiornamento: 19 marzo 2023 Valutazione: 4.8/5
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Rifiutare di svolgere il servizio di leva è un reato, punito dall'art. 14 della recente legge n. 230 del 1998. Tuttavia molti di noi hanno scelto di commettere questo reato per affermare la propria contrarietà alla leva obbligatoria, come forma di disobbedienza civile ad una legge anacronistica ed ingiusta.
Infatti, mentre chi, fra questi, rifiuta il servizio militare di leva prima di assumerlo è sottoposto alla sanzione della reclusione da sei mesi a due anni (art. 8, secondo comma, nel testo risultante a seguito della decisione di questa Corte n.
Considerata la progressiva sostituzione di militari di leva con militari in servizio volontario, il rifiuto del servizio militare di leva non costituisce più reato dal momento in cui cessano definitivamente le ordinarie chiamate alle armi per servizio di leva. Con sentenza 1° luglio 2003, emessa ai sensi dell'art.
militeṡènte agg. e s. m. [forma abbrev. per «esente (da obblighi) militari»]. – Nel linguaggio burocr., quando la leva era coattiva, detto di chi non era soggetto all'obbligo di prestare servizio militare, per esserne stato esonerato o per averlo già assolto.
Tra queste, troviamo: Le malformazioni ed alterazioni congenite ed acquisite dell'orecchio esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio interno, quando siano deturpanti o causa ai di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.