Domanda di: Dott. Osvaldo Guerra | Ultimo aggiornamento: 19 marzo 2023 Valutazione: 4.4/5
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Il vicino, senza chiedere la comunione del muro(1) posto sul confine, può costruire sul confine stesso in aderenza, ma senza appoggiare(2) la sua fabbrica a quella preesistente. Questa norma si applica anche nel caso previsto dall'articolo 875; il vicino in tal caso deve pagare soltanto il valore del suolo.
Quanti metri bisogna lasciare dal confine per costruire?
L'art. 873 stabilisce che “le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.”
chi costruisce per primo può costruire con distacco dal confine ad una distanza inferiore alla metà di quella totale prescritta per le costruzioni su fondi contigui salvo il diritto per il vicino, il quale dovesse costruire successivamente, di avanzare il proprio fabbricato fino a quella preesistente (in tale ipotesi ...
Ai sensi dell'art. 886 c.c. è possibile costruire un “muro di cinta” di altezza pari a tre metri (o di diversa altezza, dipende dal regolamento del Comune in cui Lei vive) che sia posto a confine tra due proprietà. In tal caso le spese devono essere ripartite tra i vicini confinanti in misura uguale.
Se ci sono le tettoie, la distanza minima di 3 metri, che deve sempre esserci, si calcola non dalla muratura delle due abitazioni, ma dall'ultimo centimetro delle tettoie.