Per evitare o superare il vincolo triennale di permanenza nella scuola di assunzione (docenti neoassunti dal 2023/24), è necessario rientrare nelle deroghe previste dal CCNL, tra cui il possesso della legge 104/92 (art. 21 o 33), avere figli minori di 16 anni, o assistere genitori/coniugi invalidi (minimo 34% invalidità). Altre deroghe includono soprannumero/esubero e trasferimento d'ufficio.
In particolare, il vincolo triennale non è valido per: Docenti che hanno ottenuto un movimento in provincia (sia nello stesso che in un diverso comune di titolarità) o in un'altra provincia, con scelta puntuale di scuola nell'a. s. 2023/2024 o 2024/2025.
Il vincolo triennale si applica: ai docenti assunti a partire dall'anno scolastico 2023/2024; a chi ha ottenuto la nomina finalizzata al ruolo tramite GPS I fascia (posto comune o sostegno); ai docenti che completano positivamente l'anno di prova nella scuola di prima assegnazione.
Il vincolo triennale si applica a tutti i docenti neoassunti in ruolo, sia a quelli provenienti dal percorso di concorso ordinario che da quello straordinario. L'obbligo del vincolo si attiva dal momento in cui il docente è assunto in ruolo e dura per un periodo di tre anni.
Chi ottiene il trasferimento ha un vincolo triennale?
Chi ottiene il trasferimento su una scuola richiesta con preferenza puntuale è soggetto al vincolo triennale, salvo deroga. Le domande sono valutate in base a una tabella di punteggio standardizzata, tenendo conto di titoli, anzianità e situazioni familiari.