In caso di richiamo alle armi per qualsiasi esigenza delle forze armate, il lavoratore dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, alla corresponsione di un'indennità e al riconoscimento del tempo trascorso come richiamato alle armi agli effetti dell'anzianità di servizio.
La reintroduzione può avvenire soltanto con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri e soltanto se “il personale in servizio è insufficiente e non è possibile colmare le vacanze di organico in funzione delle predisposizioni di mobilitazione”.
Chi verrebbe chiamato alle armi in caso di guerra? Come abbiamo già detto, se gli appartenenti alle forze armate (ovvero, esercito. marina militare, aeronautica militare, carabinieri e Guardia di Finanza) e anche gli aventi terminato il servizio da meno di 5 anni, non dovessero bastare, verrebbero chiamati i civili.
In buona sostanza, si deve concludere che la chiamata alle armi può interessare chi è compreso nella fascia di età dal compimento del 18° anno fino a 45 anni.
si siano arruolati volontariamente, in caso di esigenze di carattere eccezionale; riformati, chiamati per la prima volta alle armi; dispensati dal servizio militare perché residenti all'estero che, rientrati in patria dopo il compimento del 32° anno, vengono chiamati per la prima volta alle armi.