Da gennaio 2023, con la nuova Legge di Bilancio, è stata elevata dal 30% all'80%, per un solo mese fruibile, l'indennità per il periodo di congedo di tre mesi non trasferibili entro il sesto anno di vita del figlio o dall'ingresso in famiglia per adozione o affidamento.
Ai padri lavoratori dipendenti è riconosciuto un periodo di astensione obbligatorio di 10 giorni lavorativi, nell'arco temporale che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino a cinque mesi dalla nascita, o dall'ingresso in famiglia in caso di adozioni.
Inoltre, il padre lavoratore dipendente ha diritto a usare, entro i primi 5 mesi di vita del bambino: congedo obbligatorio di 10 giorni lavorativi in occasione della nascita del figlio; congedo facoltativo di 1 giorno, in alternativa alla madre lavoratrice e in sua sostituzione.
– compilando il modulo di domanda congedo paternità, accedendo all'area riservata INPS tramite SPID, CIE o CNS; – tramite Contact Center INPS, al numero di telefono seguente 803164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile; – tramite Patronato.
Con tale congedo (che può essere fruito anche dalla mamma) spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, salvo un mese all'80% nei primi 6 anni di vita del bambino e uno al 60%, a partire dal 2024, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2024.