L'art. 36 del CCNL Scuola (2007) consente ai docenti di ruolo, che hanno superato l'anno di prova, di accettare supplenze annuali (30/06 o 31/08) su altro posto o classe di concorso, mantenendo senza assegni la titolarità della sede per tre anni. La procedura richiede la presentazione della domanda GPS/supplenze.
36 al comma 8 stabilisce che: ” “Il personale docente ha diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici.
L'art. 36 del CCNL comparto scuola permette ai docenti già in ruolo di: Accettare rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d'istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità della sede”.
Questa norma, inserita nel titolo dedicato ai rapporti economici, declama il diritto di ciascun lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e, in ogni caso, sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
Il diritto alla continuità della supplenza è una tutela per gli studenti e i supplenti, garantendo che un supplente resti sulla cattedra oltre il 30 aprile (fino agli scrutini/esami) se il titolare è assente per almeno 150 giorni (o 90 per classi terminali), prolungando il contratto per evitare discontinuità, specialmente per le supplenze di sostegno, dove si può chiedere conferma anche su richiesta della famiglia per lo stesso alunno/cattedra.