Come ripartire le spese condominiali senza millesimi?
Domanda di: Dr. Guido Negri | Ultimo aggiornamento: 6 giugno 2026Valutazione: 4.3/5 (30 voti)
In assenza di tabelle millesimali, le spese condominiali si ripartiscono proporzionalmente al valore di ciascuna proprietà, come previsto dal codice civile, solitamente basandosi sulla superficie o la cubatura degli appartamenti. In alternativa, l'assemblea può approvare all'unanimità una divisione diversa, ad esempio in parti uguali, oppure ricorrere a un giudice per la determinazione delle quote.
Quando non ci sono i millesimi condominiali?
3) se ci sono disaccordi tra condomini e non si può arrivare alla formazione delle tabelle millesimali, anche tu, singolo condomino avrai diritto a rivolgerti al Tribunale che, procedendo alla loro redazione tramite un consulente tecnico, le renderà obbligatorie per tutti i condomini.
Come devono essere ripartite le spese condominiali?
La spesa relativa viene ripartita tra i condomini, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
Quando si può rifiutare di pagare le spese condominiali?
Puoi non pagare le spese condominiali legittimamente in casi specifici, come delibere nulle o annullabili (errori gravi di convocazione, oggetto illecito) o per innovazioni voluttuarie/gravose se non interessato e non hai partecipato/ti sei opposto, ma devi farlo formalmente, altrimenti rischierai l'azione legale; anche tabelle millesimali errate o lavori che riguardano solo parti comuni ad altri possono giustificare il rifiuto. In generale, se ritieni la spesa ingiusta, devi contestare formalmente tramite raccomandata o PEC all'amministratore e, se necessario, tentare la mediazione prima del ricorso al giudice, evitando di tacere.
Quanti condomini servono per mandare via l'amministratore?
Per sostituire un amministratore di condominio serve la maggioranza degli intervenuti all'assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio (500 millesimi), secondo l'articolo 1136 del Codice Civile, indipendentemente dal numero esatto di condomini, ma è fondamentale raggiungere questi quorum sia per la revoca che per la nomina del successore. Se l'assemblea non delibera, due condomini che rappresentino almeno un sesto del valore dell'edificio possono chiedere la convocazione di un'assemblea straordinaria, ma alla fine contano sempre i millesimi e i presenti all'assemblea.
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