Domanda di: Sig. Dimitri Costantini | Ultimo aggiornamento: 17 marzo 2023 Valutazione: 4.3/5
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La sanzione ridotta è pari: a 1/10 di quella ordinaria nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza.
2. L'ammontare del pagamento in misura ridotta e' pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se piu' favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese postali conseguenti alla notificazione e quantificate nel processo verbale.
Come si determina l'importo per il pagamento in misura ridotta nell'ambito del procedimento sanzionatorio ex legge 689 81?
689/81, qui non trattata, il pagamento in misura ridotta della sanzione è effettuato per un importo pari al minimo edittale. Il pagamento in misura ridotta, in ogni caso, deve essere effettuato nel termine perentorio dei 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notificazione dei suoi estremi.
Gli interessi che il contribuente deve calcolare per avvalersi del ravvedimento operoso per qualsiasi tributo, possono essere determinati utilizzando la seguente formula di calcolo: Interesse al tasso legale (0,3) moltiplicato per il tributo moltiplicato per n° giorni trascorsi dalla violazione/365.
Il cumulo è applicato quando un contribuente non paga, in modo continuo, dei tributi. Si irroga applicando la sanzione per la violazione più grave commessa e maggiorata in base a quanto stabilisce la legge.