L'iter può essere sintetizzato in 4 passaggi: la presentazione di una proposta di legge, la discussione e l'approvazione del parlamento, la promulgazione da parte del presidente della repubblica e l'entrata in vigore.
La Costituzione della Repubblica Italiana, invece, ora prevede all'art. 70 che: «La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.» Alla funzione legislativa concorrono però anche altri organi costituzionali (Governo, Presidente della Repubblica).
un progetto di legge, composto da uno o più articoli e preceduto da una relazione illustrativa, può essere presentato dal Governo, da ciascun deputato, da almeno 50.000 elettori (si tratta delle leggi d'iniziativa popolare), dal Consiglio nazionale ell'economia e del lavoro o dai Consigli regionali.
La proposta di legge viene inviata per un esame preliminare alla Commissione permanente competente per materia. Normalmente l'approvazione della legge avviene da parte delle due assemblee sulla base di una relazione presentata dalla Commissione. In molti casi si utilizza il procedimento abbreviato: in base all'art.
Il procedimento legislativo ordinario continua con l'assegnazione del progetto della legge al Presidente di una delle camere del parlamento il quale permette la discussione, la votazione articolo per articolo e infine la votazione finale sull'intero progetto di legge da parte dell'assemblea.