Nelle cause civili il testimone viene ascoltato nello studio del Giudice alla presenza degli Avvocati e delle sole parti, senza pubblico. Testimoniando in sede civile Lei siederà davanti al Giudice, le parti saranno sedute a fianco. Sarà il Giudice a porre le domande e le risposte saranno subito verbalizzate.
Il giudice istruttore interroga il testimone sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre. Può altresì rivolgergli, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti medesimi (1). È vietato alle parti e al pubblico ministero di interrogare direttamente i testimoni (2).
La testimonianza costituisce un dovere, a cui la persona non può sottrarsi. Una volta citato, il testimone ha l'obbligo di presentarsi, di attenersi alle prescrizioni date dal giudice in relazione alle esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.
Chiunque, anche se minorenne, può essere citato come testimone, e in tale caso ha l'obbligo di presentarsi davanti al Giudice. La mancata comparizione può determinare l'applicazione di una sanzione pecuniaria compresa tra 100 e 1000 euro se si tratta di un processo civile (art. 103 disp.
Non complicate le cose. Una testimonianza non deve iniziare con la frase: “Vorrei rendere la mia testimonianza” e non deve finire con: “Nel nome di Gesù Cristo. Amen”. Una testimonianza è l'espressione di ciò in cui crediamo e che sappiamo essere vero.