A norma delle vigenti disposizioni, i lavoratori ricoverati in luogo di cura hanno diritto, per tutta la durata della degenza, all'indennità giornaliera di malattia ridotta ai 2/5 di quella normale ovvero il 20% anziché il 50% dal 4° al 20° giorno di malattia; il 26,66% anziché il 66,66% dopo il 20° giorno di malattia.
Per i lavoratori dipendenti, dal primo al terzo giorno di malattia o ricovero non è prevista alcuna diaria. Dal 4° al 20° giorno, il contributo è pari al 50% della retribuzione media giornaliera; dal 21° al 180° giorno il 66,66% della retribuzione media giornaliera.
L'indennità viene erogata dall'Inps, ma è anticipata dal datore di lavoro per la quasi totalità dei lavoratori/trici. I primi tre giorni di malattia sono considerati di “carenza” e non vengono indennizzati dall'Inps ma, se previsto dal contratto di lavoro, devono essere indennizzati dal datore di lavoro.
Per farlo deve accedereal sito www.inps.it con la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CIE o CNS) e seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disabili/invalidi/inabili” > “Dichiarazioni di responsabilità e ricoveri indennizzati”.
Come funziona la malattia in caso di ricovero ospedaliero?
· In caso di ricovero ospedaliero vengono indennizzate tutte le giornate fino a un massimo di 180 giorni nell'anno solare. · I periodi di malattia relativi a determinate patologie (oncologiche o cronico-degenerative gravi) sono equiparati alla degenza ospedaliera anche se trascorsi a domicilio.