Domanda di: Alberto Santoro | Ultimo aggiornamento: 17 marzo 2023 Valutazione: 4.5/5
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Dato atto che in linea generale il proprietario deve sostenere le spese di manutenzione straordinaria, mentre all'inquilino spettano gli interventi di ordinaria manutenzione, un primo punto di chiarimento arriva dalla legge 392/78 sulle locazioni degli immobili urbani, che fissa gli oneri ricorrenti a carico dell' ...
In generale, la sostituzione delle lampadine, la pulizia, le bollette per consumi di energia elettrica e acqua spettano al locatario. Mentre, la tinteggiatura e verniciatura di elementi, la fornitura, l'installazione, la riparazione e la manutenzione straordinaria di oggetti, al proprietario.
Il padrone della casa in affitto ha l'obbligo di mantenere in buono stato l'immobile per permettere al conduttore di utilizzarlo nel migliore dei modi. Il proprietario deve compiere inoltre le riparazioni straordinarie e sostenere il costo di eventuali guasti.
La legge sulle Locazioni degli Immobili Urbani (Legge 392/78) sostiene che l'inquilino deve sostenere le spese per la pulizia dell'immobile, del pianerottolo, dell'ascensore (a meno che non siano pulizie di carattere straordinario), e le varie spese riguardanti l'energia elettrica, l'acqua, il riscaldamento e l'aria ...
Come si dividono le spese tra proprietario e inquilino?
L'art. 1576 codice civile stabilisce che spettano all'inquilino le spese di piccola manutenzione ordinaria, mentre competono al locatore le spese per le riparazioni necessarie che permettono all'immobile di servire all'uso per cui è locato, generalmente quelle di straordinaria manutenzione.