Domanda di: Dr. Neri Russo | Ultimo aggiornamento: 16 agosto 2026 Valutazione: 4.3/5
(60 voti)
L'art. 1121 del Codice Civile disciplina le innovazioni gravose o voluttuarie in condominio. Se l'opera, non necessaria, è molto costosa o voluttuaria e suscettibile di uso separato, i condomini dissenzienti sono esonerati dalla spesa. Se l'uso separato è impossibile, l'opera è vietata a meno che la maggioranza non ne sopporti interamente i costi.
Se l'utilizzazione separata non e' possibile, l'innovazione non e' consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.
Quali sono le innovazioni che si possono trovare in un condominio?
Per innovazione nel condominio si intende la costituzione di una nuova opera (esempio ascensore, cappotto, canna fumaria, autoclave) aggiunta ad una struttura già preesistente, oppure una modifica sostanziale che determini un utilizzo diverso rispetto alla destinazione per il quale era stato costruito in origine.
Questo articolo definisce quali sono i limiti del proprietario nell'eseguire opere sulla propria proprietà privata all'interno di un Condominio. Le opere, infatti, non possono recare danno alle parti comuni o pregiudizio alla stabilità, sicurezza o decoro architettonico dell'edificio.
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.